martedì 26 luglio 2011

Esenzione imposte per trasferimenti effettuati dal tutore del disabile

Oltre alle varie esenzioni di imposta previste per l'acquisto di ausili per disabili, compreso auto per disabiliservizi tecnologici e arredamento per disabili (come i montascale o le cucine), lo Stato offre alle persone affette da handicap, numerose tipologie di esenzioni di imposta.

Esenzione da imposte per trasferimenti di beni effettuati dal tutore disabile per conto dello stesso disabile. Per quanto concerne i trasferimento di aziende, le azioni, le quote sociali, rivolte a beneficio dei successori del disabile , occorre dire che tali operazioni non sono mai assoggettate a imposte indirette, a prescindere dal loro valore.

Nel caso in cui il beneficiario è persona disabile, ovvero riconosciuta affetta da grave forma di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, la franchigia è innalzata fino a 1.500.000 di €, a prescindere dal grado di parentela.

Nell’ipotesi i cui il trasferimento riguarda come oggetto beni immobili oppure diritti reali immobiliari, il relativo trasferimento è assoggettato ad imposte catastali ad aliquota dell’1% e ad imposte ipotecarie ad aliquota del 2%.

Qualora si trattasse di trasferimento della prima casa, tali imposte sono pari a 168 € ognuna.

Alcuna imposta è invece dovuta sul trasferimento di beni dalla persona garante (persona fisica o giuridica) del disabile e lo stesso disabile che beneficia della protezione del garante: l'imposta infatti è stata assolta all’atto della formazione del vincolo, e la circolare in trattazione, facendo riferimento al divieto di doppia imposizione, assume le funzioni di spinta per la diffusione dell'istituto.

Affidamento del disabile ad un tutore detto Trust

A chi affidare la tutela del disabili in caso di scomparsa dei genitori dello stesso stabile?
Una decisione molto dolorosa per un genitore, ma che deve essere fatta con assoluta competenza.
 
Al fine di tutelare gli interessi del disabile dopo l’avvenuta scomparsa dei genitori, quest’ultimi possono fare ricorso alla figura di un TRUST, ovvero di un tutore che garantisce e cura in toto gli interessi dei beni lasciati dai genitori al disabile.

Il trust rappresenta uno strumento che serve a garantire il disabile nel momento in cui i genitori del disabili verranno a mancare.
Il trust non è altro che una sorte di rapporto giuridico in relazione al quale colui che dispone del disabile (generalmente i genitori del soggetto disabile) colloca sotto il controllo del trustee, ovvero una persona fisica o persona giuridica di fiducia del disponente), beni e diritti nell'interesse del beneficiario, ovvero il soggetto disabile. I beni dovuti in trust, rivolti alle finalità prestabilite della persona fisica o giuridica che dispone del disabile, beneficiano della segregazione patrimoniale, ossia non possono essere aggrediti da nessuno.

Il rapporto tra il trust trova inoltre una sua propria dimensione anche in ambito fiscale specie per quanto concerne il comparto impositivo delle Imposte dirette ed in particolar modo per quanto concerne le Imposte di registro e le imposte sulle successione e donazioni.